Credito al consumo: nuove garanzie e vecchi problemi per un mercato che stenta a rinascere.

Intervento a margine della Tavola rotonda sul Credito al consumo organizzata presso l’Universitá degli Studi Roma 3 dal Dipartimento scienze aziendali ed economico giuridiche  nell’ambito del Master “Globalizzazione dei mercati e tutela dei consumatori”  Coordinato dalla Prof. Liliana Rossi Carleo.

Un momento della Tavola rotonda. Da sx Massimiliano Dona Segretario Generale dell’Unione Nazionale Consumatori, Francesco Luongo, Mario Finzi Presidente Nazionale di Assoutenti, Antonio Longo, Presidente Nazionale del Movimento Difesa del Cittadino.

Nell’accettare con piacere  l’invito dell’amico Presidente Antonio Longo ai lavori di questa tavola rotonda,  nell’ambito del progetto Guarda che ti riguarda, ho riflettuto sul contesto in cui viene a deporsi  il recepimento nazionale  della Direttiva comunitaria 2008/48/CE   sul credito al consumo.

Un mercato finanziario importante  il cui giro di affari nell’area UE per il  2011 è stato pari a circa 600 miliardi di euro.

La situazione economica generale è ben nota ormai anche ai piû distratti lettori di stampa free press.

Le stime del Pil per il 2012 si attestano ad un -1,7%, l’Italia è tecnicamente in recessione avendo registrato il segno meno per 2 trimestri consecutivi (-0,2% nel terzo trimestre – 0,7% nel quarto trimestre 2011).

Il calo dei consumi in termini reali è previsto  del 4,5% nel triennio  2011-2013. Persino gli acquisti di generi alimentari risultano in netto calo con le famiglie che, rispetto al 2007, spendono il 9,6% in meno ed un reddito disponibile che segna un -7,8% negli ultimi 5 anni.

Il naturale tentativo di limitare la riduzione degli standard di consumo causato dalla crisi sta costringendo i nuclei familiari  ad utilizzare una quota maggiore del proprio reddito disponibile che si passerá nel 2014 dall’attuale 87% al 92%.

Last but not least, è doveroso ricordare anche la riduzione della ricchezza finanziaria causata dalla crisi finanziaria o, peggio, da  qualcuno dei grandi scandali finanziari che l’hanno sinistramente annunciata a partire dal 2003 come Parmalat, Cirio, Giacomelli.

Sono state proprio   le associazioni dei consumatori le sole  paladine di molte migliaia di risparmiatori truffati che si è riusciti a risarcire in tutto o in parte, a dispetto dei compiti di vigilanza e tutela che l’Ordinamento affida a Banca d’Italia e Consob.

Ad aggravare questo quadro, che definire fosco è eufemistico, la grave crisi occupazionale, sopratutto dei giovani (il tasso di disoccupazione relativo alla fascia di età dai 15 ai 24 anni per l’Istat è del  31,1% a gennaio 2012 contro il 21,7% del gennaio 2007)  e l’escalation della pressione fiscale.

Le due finanziarie di Tremonti durante il panico da spread della scorsa estate  e l’ulteriore manovra correttiva di Monti, andranno a regime nel 2014 con un conto a carico dei contribuenti di almeno 81 miliardi euro; 49 miliardi dei quali nel solo 2012 e di questi ben il 74 % saranno ad esclusivo carico delle famiglie.

A marzo scatteranno le addizionali Irpef per le Regioni ed i 300 Comuni,  l’Irap locale oltre a tributi minori. Vi saranno anche rincari per i rifiuti e a Giugno si pagherà la prima rata della neonata Imu.

In questo scenario dovrebbe svilupparsi la nuova normativa di tutela che, a questo punto, più che il credito al consumo salvaguarderá il debito dei consumatori.

Non è un caso quindi che le erogazioni nel 2011 hanno segnato un – 1,4% che si va ad aggiungere al – 5,2% del 2010 ed al -11,2% del 2009.

L’unico segmento ancora reattivo del mercato del credito non a caso resta quello dei prestiti personali derivanti dalle piú svariate necessitá con un + 5,8%.

Ma oltre l’attuale congiuntura negativa dobbiamo interrogarci sulle altre non meno importanti ragioni dello  scarso appeal del mercato dei finanziamenti  in Italia.

Certo un primo importante elemento di riflessione è rappresentato dalla circostanza attestata dalla Banca d’Italia in una audizione al Senato,  secono cui i tassi del credito al consumo italiani sono trai più elevati delle eurozona, con le carte revolving al 17%, le cessioni del quinto dello stipendio al 14% , i citati prestiti personali al 11,3% ed i finanziamenti finalizzati a specifici acquisti al 11%.

Altra doverosa considerazione, a  oltre un anno dall’emanazione dei D.lgs n. 141/10 ,  è ancora la scarsa trasparenza delle offerte sia nei locali delle finanziarie che nei loro siti web.

Un problema di comunicazione che deprime fortemente il mercato, disincentivando i consumatori, come ha dimostrato una recente indagine a tappeto della Commissione pubblicata il 10 gennaio di quest’anno.

L’UE ha monitorato ben 500 siti web che offrivano finanziamenti rilevando che ben il 73% non era in regola con le disposioni sulla trasparenza.

Assolutamente  negativo anche il dato italiano che ha visto dei 15 siti verificati solo 3 in regola con un risultato che ci pone ultimi in Europa.Altro fattore indicativo del persistere di pratiche commerciali scorrette in danno dei consumatori sempre sul fronte caldo della trasparenza dell’offerta sono le sanzioni dell’Autoritá Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi del Codice del Consumo.

Solo nell’ultimo trimestre del 2011 il l’AGCM ha irrogato multe per 140 mila euro a piccoli mediatori ed anche a finanziarie di importanti gruppi bancari per violazioni inerenti la chiara indicazione del Taeg o la qualitá di mediatore  e non di erogatore del soggetto che proponeva il finanziamento.Un consumatore non adeguatamente informato sui contenuti effettivi ed i costi reali del contratto vive l’esperienza del finanziamento come unnvero e proprio incubo e ció in danno del buon andamento del  mercato.

Ecco perchè le nuove disposizioni, previste negli articoli dal  121 a 126  del Tub, trovano la loro ratio fondamentale nell’affermazione dei principi di una  chiara  informazione precontrattuale e della massima correttezza e buona fede nellesecuzione del contratto, gia riaffermati con forza anche dalla giurisprudenza di legittimità delle Sezioni unite della Corte di Cassazione.

E’ il caso delle tante  linee di credito “revolving” e relative carte,  che consentono di effettuare spese nei limiti di un fido accordato rimborsabili ratealmente con l’addebito di interessi, sollecitate illecitamente nell’ambito di prestiti finalizzati all’acquisto di beni.

Sono tanti in Italia coloro  che sono entrati in un negozio per comprare un telefono cellulare,  un frigorifero o un televisore a rate, ma che  che, oltre al finanziamento, hanno portato a casa  una costosissima  carta di credito revolving ed annesso conto corrente con interessi altissimi ed indeterminati  sugli eventuali prelievi.

Chi ha informato il consumatore all’interno dell’esercizio commerciale su cosa stesse firmando o  cosa fosse una linea di credito revolving?  Chi ha  fornito  indicazioni sulle conseguenze di quella  piccola crocetta sul modulo prestampato con i soliti caratteri microscopici? La risposta è semplice: il commesso o, al più, lo stesso commerciante che forse ha lucrato una provvigione sul contratto e   non certo un Agente in attività finanziaria   abilitato ed iscritto nell’albo tenuto dall’Ufficio italiano cambi, oggi confluito  dalla Banca d’Italia peraltro liberamente consultabile su internet.

Alle  denunce scaturite da tale “deregulation” sul credito revolving  ne è seguita una inchiesta giudiziaria da parte della  Procura della Repubblica di Trani nei confronti della American Express Europe ltd  per usura.

Il caso più eclatante quello di un cliente che, a fronte di un fido di 2.600 euro  non avendo pagato una rata di 129 euro aveva ricevuto una richiesta di pagamento di 686,54 euro comprensivi di interessi moratori, di molto superiore tasso soglia stabilito annualmente dal Ministero del Tesoro.

Come spesso accaduto già in passato per i vari scandali che abbiamo richiamato, la Banca d’Italia decideva solo nell’Aprile del  2010 l’emissione di un Provvedimento  in cui l’Ufficio  Vigilanza  riaffermava il divieto da parte di soggetti non abilitati di stipulare contratti di o aperture di linee di credito.

L’Ufficio  rammentava inoltre agli operatori di tenere sempre aggiornati i fogli informativi alla clientela, di non consegnare o inviare al domicilio del cliente carte di credito revolving attivate o meno ed, infine, diffidava da una ulteriore pessima prassi, ovvero quella di far dipendere l’erogazione del finanziamento alla stipula di una polizza accessoria, spesso del tutto inutile al cliente ma solo al portafoglio della compagnia.

E proprio sull’insieme di tali illeciti sono state avviate azioni giudiziarie civili da parte di risparmiatori esasperati da pagamenti di interessi che non sembrano mai avere fine.

Riusciranno le nuove garanzie previste dalla riforma e che così faticosamente si vanno attuando nella UE a ridare fiducia al mercato? Basteranno i nuovi obblighi di trasparenza? Certo l’indicazione del Taeg (Tasso annuo effettivo globale) dovrebbe essere ormai un dato di garanzia acquisito, anche se le recenti pronunce dell’Antitrust mettono in dubbio anche questo.

E’ stata la stessa UE a stabilire le specifiche “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” da rende  note in sede di offerta al pubblico e le modalitá di valutazione  del cosiddetto “merito creditizio” del consumatore facendo riferimento alle banche dati private come la Crif.

La forma del contratto è libera ma lo stesso dovrá essere sempre stipulato per iscritto con una serie di informazioni specifiche rese obbligatorie dalla Banca d’Italia che ha anche sancito la nullitá delle clausole che prevedono il rinvio agli usi per la determinazione di tassi d’interesse e ogni altro prezzo nonchè di ogni condizione più sfavorevole al cliente rispetto a quelle pubblicizzate.

La modifica unilaterale del contratto deve essere prevista espressamente ed è lecita solo in presenza di un giustificato motivo da comunicare con un preavviso di 2 mesi ferma restando la facoltá del consumatore di recedere, diritto riconosciutogli in ogni caso nel termine di 14 giorni dalla stipula del contratto.

Concludo con un cenno alla norma che dovrebbe salvaguardare i consumatori nella ipotesi purtroppo sovente in cui il venditore si renda inadempiente rispetto al prodotto o al servizio acquistato tramite il finanziamento.

In questo caso il D.lgs 141/10 ha previsto la possibilitá per il consumatore di ottenere l’annullamento del contratto di finanziamento, ma solo dopo che il primo abbia inviato al secondo una formale costituzione in mora con finalitá di sollecito alla prestazione entro un termine minimo di 15 giorni.

Lascio agli altri relatori l’arduo compito di entrare nel merito delle ulteriori tutele previste dalle norme la cui divulgazione al pubblico rappresenta, a mio avviso, l’unico reale presupposto per una rinascita del mercatod el credito al consumo in Italia.

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