(da un editoriale per la testata on line Frodialimentari.it)
Tra le varie misure contenute nel cosiddetto Decreto “Crescitalia”, sembra essere passata un po’ troppo sotto silenzio una norma destinata ad incidere profondamente sulle dinamiche del settore agroalimentare.
L’articolo 62 della disposizione innova profondamente “la cessione di prodotti agricoli e alimentari tra operatori della filiera con l’esclusione dei consumatori” con la previsione di sorprendenti novità.
Il contributo della filiera agroalimentare all’economia del paese è rilevante, pari all’8,4% del PIL e al 12,6 % degli occupati.
La nuova misura decisa dal Governo sembra quindi voler porre un argine all’ormai inaccettabile opacità del mercato agroalimentare, caratterizzato da una filiera fatta di innumerevoli quanto intricati passaggi, che dall’agricoltore si dipanano tra industria di trasformazione, rete distributiva e commerciale, con una lista davvero troppo lunga di intermediari, prelievi fiscali e costi accessori primo tra tutti il trasporto.
Una situazione divenuta paradossale visto il costante ribasso dei margini dei produttori cui fa da contraltare il sistematico aumento dei prezzi al consumo la cui “volatività” è divenuta elemento strutturale come l’alto tasso di polverizzazione delle fasi produttive.
Ne è un esempio in Italia, il prezzo medio del latte pari a 36 €/kg nel gennaio 2007 per passare a 45 €/kg nel marzo 2008 (+25%) per poi scendere a 34 €/kg ad agosto 2009 (-24%) e poi risalire, e poi risalire nuovamente a 44 €/kg a maggio 2011 (+29%).
L’azienda agricola italiana, in termini fatturato, ha una dimensione media pari a un terzo di quella tedesca e francese.
Non è un caso che nel G-20 del giugno scorso tra le linee di azione decise vi sia anche l’aumento della informazione e della trasparenza di un mercato .
E’ in questo contesto, aggravato in Italia da una presenza sempre più incisiva della criminalità organizzata e da contraffazioni lungo tutto l’arco della filiera, che viene istituito l’obbligo della forma scritta delle vendite di prodotti agricoli e alimentari.
A pena di nullità, rilevabile d’ufficio dal giudice che fosse chiamato a verificarne la legittimità dell’accordo, dovranno essere indicati “la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento”.
Altrettanto significativo, in termini di lotta agli abusi nei confronti dei picoli produttori, il divieto di talune clausole ingiustificatamente gravose o retroattive, tra cui subordinare la conclusione, l’esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l’oggetto degli uni e delle altre.
La norma prevede anche precisi obblighi circa le tempistiche dei pagamenti per i «prodotti alimentari deteriorabili» che dovranno essere effettuati entro il termine legale di trenta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi o delle relative fatture ed entro il termine di sessanta giorni per tutte le altre merci.
Abolita dunque la facoltà per le parti di “concordare” termini diversi, prevista dall’art. 4 del D.lgs n. 231/02, in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, di cui infatti vengono abrogati i commi 3 e 4.
Senza precedenti l’impianto di sanzioni previsto a tutela di questa operazione trasparenza. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, di propria iniziativa, o su segnalazione di qualsiasi soggetto interessato, potrà irrogare sanzioni amministrative da euro 516,00 a euro 20.000,00 per la violazione della forma scritta nei contratti nonché dell’indicazioni obbligatorie in essi previste; da euro 516,00 a euro 3.000,00 per l’inserimento di clausole che potremmo definire “vessatorie” e da euro 500 a euro 500.000 (a seconda del fatturato del trasgressore) in caso di superamento dei termini di pagamento prefissati.
Il tutto salvo naturalmente che gli illeciti rilevati non integrino un reato.
Gli introiti derivanti dall’irrogazione da questa nuova tipologia di sanzioni amministrative da illecito contrattuale, incassati dallo Stato, andranno a finanziare un fondo a sostegno di iniziative di informazione in materia alimentare a vantaggio dei consumatori e per finanziare attività di ricerca, studio nell’ambito dell’Osservatorio unico delle Attività produttive, nonchè nello stato di previsione del MIPAAF.
Accanto alla tutela amministrativa non si fa mancare anche una più stringente tutela giudiziaria.
E’ prevista infatti la possibilità per le associazioni dei consumatori del CNCU e imprenditoriali presenti nel CNEL di agire in giudizio per il risarcimento dei danni, riteniamo nell’ipotesi di violazioni tali da aver inciso in modo rilevante sulla dinamica dei prezzi.
Per gli imprenditori non è chiaro in che termini le associazioni di categoria potrebbero agire visto che la class action prevista dal Codice del consumo è applicabile appunto solo ai consumatori.
Di più agevole applicazione la norma che abilita le associazioni di categoria, persino quelle dei consumatori, ad agire davanti al Tribunale civile per ottenere in via d’urgenza un provvedimento che inibisca ad un operatore comerciale le condotte vietate.
La prima lettura del provvedimento non manca di suscitare interrogativi. Singolare la collocazione di una così stringente disciplina del contenuto dei contratti tra imprenditori in un contesto di “liberalizzazioni”.
Riteniamo decisamente positive le ricadute che le nuove misure avranno in termini di maggiore trasparenza nei vari passaggi della filiera agroalimentare.
Il pericolo tuttavia è che, in mancanza di controlli ad ampio raggio da parte dell’Antitrust e di denunce delle associazioni di categoria, potremmo assistere alla mera predisposizione di clausole standard, rispettate nella forma ma non nella sostanza della transazione.
Alcuni dubbi permangono nella parte relativa la tutela giudiziaria che rischia di essere vanificata dalle evidenti incongruenze con gli attuali presupposti ordinamentali e di legittimazione ad agire delle associazioni di categoria sopratutto in tema di risarcimento dei danni.
Ultimo aspetto, non secondario per i consumatori, è che la norma non avrà ha alcun impatto sigificativo su componenti rilevanti del prezzo finale dei prodotti, ovvero i costi esterni per beni e servizi (come il trasporto), le importazioni, il prelievo delle imposte indirette (principalmente l’IVA) che da sole pesano fino al 41% della composizione del valore.
L’iter di conversione del Decreto sembra ancora lungo e non mancheranno le proposte di emendamento, ma certo si tratta di una riforma senza precedenti nel settore con cui tutti gli operatori devono già cominciare a fare i conti.
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